INFORMATIVA PER IL LAVORATORE RELATIVA ALLA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE L’EROGAZIONE DEL TFR MENSILMENTE IN BUSTA PAGA
La Legge di Stabilità 190 del 2014 introduce, in via sperimentale dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, la possibilità, per il lavoratore dipendente, di richiedere al proprio datore di lavoro l’erogazione mensile del TFR maturando in busta paga:
- Il lavoratore a tempo determinato o indeterminato con un’anzianità lavorativa presso l’azienda superiore a 6 mesi ha facoltà di ricevere mensilmente in busta paga il TFR maturando, compilando il modulo (inserire link al PDF)
- l’opzione di ricevere il TFR mensilmente, se esercitata, è irreversibile fino a 30 Giugno 2018;
- possono richiederla anche i lavoratori che hanno in precedenza destinato il TFR ad una forma di previdenza complementare; sussiste tuttavia in capo allo stesso lavoratore l’onere di darne comunicazione al Fondo di Previdenza precedentemente scelto;
- non possono richiederne l’erogazione mensile i lavoratori che abbiano posto il TFR a garanzia di prestiti, finanziamenti o abbiano in corso pignoramenti e fino ad estinzione degli stessi;
- la scelta avrà efficacia dal mese successivo alla restituzione al datore di lavoro del modulo allegato alla presente; non compilando il modulo allegato nulla varia sulla gestione del TFR che andrà a maturare;
- regime fiscale: il TFR erogato mensilmente in busta paga è assoggettato a tassazione ordinaria, in luogo di quella separata, divenendo la quota di TFR un elemento integrativo della retribuzione mensile;
- regime previdenziale: le quote di TFR liquidate mensilmente, non sono soggette a contributi previdenziali.
Il modulo deve essere compilato in duplice copia di cui una rimane al lavoratore e l’altra al datore di lavoro (entrambe le copie devono essere timbrate per ricevuta da Colser).